OGGETTO: MOZIONE DI CENSURA ALLA NOTA PROT. 24.840 DEL 30.07.2024 A FIRMA CONGIUNTA BERGAMINI E ACCORDINI
RELATIVA AL: PUA PACENGO ALTO PACENGO PORTO con riferimento ai seguenti documenti:
- DGC N° 137 DEL 30.04.2024
- DCC N° 46 del 30.07.2024
PROPOSTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
Come noto, LAZISE CIVICA ha presentato un EMENDAMENTO prot. N.24593 del 29.07.2024 sulla proposta di deliberazione in oggetto:
PROPOSTA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 8 TER DELLA L.R. N. 11/2004 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO AD UN’AREA DENOMINATA “PACENGO ALTO PACENGO PORTO” PROPOSTA COSTITUENTE VARIANTE ALL’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE N. 10 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI – APPROVAZIONE
Con la presente si intende controdedurre e censurare le osservazioni elevate all’emendamento in oggetto, con nota del 30.07.2024 Prot. 24.840 a firma “il Sindaco Damiano Bergamini” e “PARERE TECNICO – Il Responsabile Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica Arch. Alberto Accordini”
Preliminarmente evidenziamo l’irritualità di un documento firmato dalla massima espressione delle cariche politiche congiuntamente al responsabile tecnico competente. Non è chiaro, infatti, se si tratti di un documento politico o di una relazione tecnica e la questione non è di poco conto perché non è chiaro se il mancato accoglimento dell’emendamento presentato sia dovuto ad un parere tecnico espresso dagli uffici, oppure ad una volontà politica espressa non nella sede opportuna.
In ogni caso si vuole evidenziare con forza che la presente mozione di censura non intende rappresentare la sfiducia nei confronti dell’amministrazione, ma invece il biasimo e la disapprovazione all’approvazione dei provvedimenti in oggetto.
Punto 1) (REALIZZAZIONE ACCESSO A LAGO LUNGO VIALE ABLERTI)
Quanto al merito della citata nota a doppia firma, relativamente al punto n. 1, viene ricapitolata sinteticamente la vicenda le cui origini, rileviamo, partono dal 2005.
Rileviamo inoltre che con DCC n°20 del 21.06.2016 avente per oggetto:
Oggetto: ACCORDO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 17 COMMA 4 E 6DELLA L.R.V. N. 11/2004 RELATIVO AD UN’AREA DENOMINATA “PACENGO ALTO E PACENGOPORTO” DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ IMMOBILIARE PACENGO: PROPOSTA COSTITUENTE VARIANTE AL P.I. – ESAME DELLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE
Era stata approvata la sottoscrizione della convenzione vigente che aveva ricompreso modifiche rispetto alla originaria impostazione. Purtuttavia parrebbe emergere che la Convenzione vigente sia quella sottoscritta in data 19 Ottobre 2018.
Vengono poi brevemente illustrate le principali modificazioni che la proposta in esame al Consiglio del 30.07.2024 prevedeva, ponendo l’accento sull’aumento di 300 mc di area commerciale (che peraltro non è la sola né la principale modifica rispetto alla Convenzione vigente) e sulla riduzione dell’intera area interessata da 52.000 a 43.630 mq.
Ciò detto, vengono esplicitate le motivazioni per la quali “non risulta possibile accogliere in questa sede la proposta” (trattasi della realizzazione di un accesso pedonale a lago, lungo Viale Alberti) .
Sono 2 diverse motivazioni:
La prima motivazione parla di Viale Alberti specificando che lo stesso non sarebbe incluso nelle superfici del PUA del Piano Particolareggiato “Pacengo Alto – Pacengo Porto”.
Si precisa invece che Viale Alberti – per come definito nella scheda di Vincolo Paesaggistico vigente qui allegata – interessa il FG 26 del Comune di Lazise con i mappali nn 1.111 e 1.112 (ex 92) oltre ai mappali nn 85 e 86.
Non si capisce come l’argomentazione addotta possa essere avanzata al fine di definire non accoglibile la proposta contenuta nell’emendamento presentato. Al contrario, l’ipotesi alla base della proposta presentata, si basa proprio sul fatto che Viale Alberti è attualmente censito come F3 (limitatamente ai mapp nn 1.111 e 1.112 che non fanno parte del PUA in oggetto) e come Verde di Contesto (limitatamente ai mapp nn. 85 e 86 che invece fanno parte del PUA in oggetto). Questo paragrafo, quindi, più che una argomentazione per definire non accoglibile la proposta di emendamento, è – al contrario – una considerazione che ne rafforza la validità.
La seconda motivazione è la più interessante: parliamo dei mapp. 85 (sedime della Guglia) e 86 (area verde tra Viale Alberti e il Lago) entrambe appartenenti al FG 26 del Comune di Lazise. Il principale effetto della proposta di emendamento presentata, era infatti costituito dalla richiesta di modificazione della destinazione urbanistica dei citati mapp 85 e 86 da “Verde di Contesto “ a “Zone Servizi F3”, in modo da poter prefigurare le condizioni ottimali per il Comune di Lazise per poter realizzare un accesso al lago ulteriore rispetto all’unico accesso previsto dalla proposta di delibera, da Via Porto, uniformando le destinazioni urbanistiche dei citati mappali 85 e 86 a quella dei mappali 1.111 e 1.112 (ex 92) costituente il Viale Alberti.
La cosa interessante da notare è che con questo paragrafo non viene avanzata una motivazione “tecnica” che renda non realizzabile la proposta avanzata, anzi, si evidenzia come per poter aderire alla proposta di emendamento si dovrebbe “riadottare il Piano Particolareggiato in discussione” e modificare la convenzione vigente.
Si rileva come, invece, con DGC n° 137 del 30.04.2024 si sia operato un intervento in variante al PUA in oggetto (peraltro con significative modificazioni economiche che ad oggi non si comprende come possano essere realizzate con somme economiche poi destinate dalla DCC N° 46 del 30.07.2024) prevedendo l’intervento anche su una parte di sedime non inserito nel PUA in oggetto, senza ricorrere alla rimodulazione dell’accordo ovvero una riadozione del Piano Particolareggiato in discussione come invece viene chiesto per l’emendamento presentato. Pare evidente che la modifica delle condizioni dell’accordo vigente intervenuto con la DGC n° 137 sarebbe dovuto essere trattato in Consiglio Comunale, questione per la quale si richiede di esplicitare la motivazione.
Quindi dal punto di vista “tecnico” la proposta sarebbe potuta essere accolta. L’unica motivazione – non tecnica – che emerge da questo paragrafo, è che “il passaggio si connoterebbe come una ulteriore dilatazione dei tempi con potenziali danni per la parte privata e pubblica, considerata l’entità della perequazione…” Ma quali danni avrebbe il pubblico? Parrebbe evidenziarsi – forse – un probabile ritardo nella consegna delle opere perequative? Ma anche questo ipotetico problema – tecnicamente – sarebbe potuto essere facilmente risolto con il cronoprogramma dei lavori. E questo senza considerare sia il ritardo già accumulato di anni, sia il maggior peso del beneficio di una alternativa di accesso al lago rispetto alla consegna – ipoteticamente – rimandata delle opere perequative previste. Quanto poi alla chiusura del paragrafo in esame, ove si evidenzia la sostanziale uguaglianza tra Zona a Verde Pubblico Attrezzato rispetto a Zona F3, a contrariis dovrebbe essere una considerazione a supporto della scarsa difficoltà ad accogliere la proposta di emendamento e ridefinire congruentemente il testo della convenzione.
Va poi evidenziato come la DCC n° 78 del 28.12.2021 con la quale è stata “adottata” la proposta di variante al Piano Particolareggiato Pacengo Alto Pacengo Porto, faceva riferimento a tre contraenti (cfr Bozza di Convenzione allegata alla citata deliberazione, datata 13.12.2021) dei quali Pacengo Immobiliare S.r.l. veniva riportata non correttamente nella sua ragione sociale in quanto a far data del 11.10.2021 la Società era stata messa in liquidazione volontaria e da quel momento aveva assunto la nuova ragione sociale di Immobiliare Pacengo Srl in liquidazionecome prescritto dalla legge e, come previsto dalle modificazioni statutarie, qualsiasi atto avrebbe dovuto riportare le firme congiunte di entrambi i liquidatori nominati.
Per questo motivo la proposta di Variante del Piano Particolareggiato in esame dovrebbe essere riadottata perché le informazioni rese in occasione della deliberazione del 13.12.2021, anche attraverso gli allegati, e nuovamente le informazioni rese in occasione della proposta di delibera del 30.07.2024, non sono state rese correttamente e in maniera esaustiva.
Riassumendo le controdeduzioni al punto 1): non si riscontra alcuna motivazione di ordine tecnico alla mancata approvazione dell’emendamento presentato. Di conseguenza non possiamo che rilevare come la motivazione del non accoglimento della proposta di emendamento debba essere considerata esclusivamente di carattere politico con le conseguenti assunzioni di responsabilità in capo ai soggetti che hanno votato contrario all’accoglimento dell’emendamento medesimo.
Punto 2) (IMPEGNO IN SOLIDO DI TUTTI I CONTRAENTI)
Nella premessa del testo della nota in oggetto viene ricordato come “lo schema di convenzione in esame risulta essere un atto integrativo della convenzione in essere, stipulata in data 19.10.2018 di rep. 28068, detto schema è stato compiutamente valutato, anche con l’ausilio dei un legale….”. Si riporta poi “Dalle visure camerali risulta che l’atto costitutivo dell’Immobiliare Pacengo srl in liquidazione risulta essere del 21.12.2010 con durata dell’esercizio previsto cin scadenza il 31.12.2030. Con atti notarili son stati nominati in data 11.10.2021 i liquidatori Sig. Daniele Morena e Mauro Vanzini con poteri…”.
A parte il fatto che la dicitura esatta – e la questione non è per nulla di poco conto – sarebbe dovuta essere: ”Dalle visure camerali risulta che l’atto costitutivo della immobiliare Pacengo srl – ora Immobiliare Pacengo Srl in liquidazione – risulta essere del 21.12.2010 con durata dell’esercizio previsto in scadenza il 31.12.2030”, pare un paradosso: se al tempo (2018) la bozza della convenzione era stata vista da un legale, ora che uno dei contraenti è in liquidazione – con le evidenti restrizioni delle attività che possono essere svolte – non viene fatto analizzare il testo dell’integrazione della convenzione da nessun legale? Siamo sicuri di avere le competenze interne per comprendere le eventuali problematiche che si potranno presentare? La bozza della convenzione in approvazione chi l’ha preparata? La controparte?
Nel secondo paragrafo nella nota in oggetto, poi, viene esplicitato un concetto che ribadisce e rafforza la necessità di adottare le modificazioni richiesta con la proposta di emendamento di LAZISE CIVICA;
Si ricorda infatti che, la convenzione vigente del 19.10.2018, all’articolo 6 TRASFERIMENTO A TERZI, recitava:
In caso di trasferimento a terzi di tutta o parte della superficie oggetto della presente convenzione, il soggetto avente causa dal Soggetto attuatore sarà con lui solidamente obbligato ad adempiere tutti gli impegni e ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione e compensative previste dal PUA.
Nella proposta approvata con DCC n° 46 del 30.07.2024 di fatto si contravviene ad una specifica previsione della convenzione vigente che tutelava la posizione del Comune di Lazise per la realizzazione delle opere perequative e compensative attribuendone la totale spesa realizzativa in capo ad un unico Soggetto (Immobiliare Pacengo Srl In liquidazione) senza le garanzie che la copertura in solido da parte degli altri due contraenti – prevista nella convenzione vigente- possa essere resa efficace.
Apparentemente, infatti, non si pone alcun impegno da parte di nessuno dei 3 contraenti a tener fede agli impegni assunti dagli altri, che era la questione che LAZISE CIVICA aveva proposto di risolvere aggiungendo (o per meglio dire CONFERMANDO) quanto è previsto nella convenzione vigente del 2018: IN SOLIDO.
Per come è scritta la convenzione attualmente potrebbe infatti “legittimamente” accadere – e speriamo proprio che non avvenga – che i contraenti della parte Residenziale e della parte Ricettiva completino i loro lavori – non avendo opere perequative di loro competenza-, mentre il contraente della parte Commerciale non proceda con la realizzazione delle opere proprie e perequative. A poco valgono le assicurazioni circa il rilascio delle agibilità per le parti Residenziali e Ricettive, perché, per come è scritta la convenzione approvata con DCC 46 del 30.07.2024, non tutte le agibilità sono soggette alla realizzazione di tutte le opere perequative (come invece è fatto intendere nel prosieguo della nota in oggetto).
Abbiamo poi potuto appurare, grazie alla disponibilità degli uffici, che non tutte le obbligazioni sono in carico alla Immobiliare Pacengo Srl in Liquidazione, ma che Andreus Golfhotel srl si impegnerà, anche attraverso il rilascio di apposite fideiussioni, alla realizzazione di alcune delle opere in compensazione, nello specifico: la realizzazione della ciclabile su via Porto e la “Remiera”.
Io ogni caso va ricordato che l’art 2 comma 3 della convenzione approvata il 30.07.2024 recita “Le agibilità di stralci potranno essere dichiarate e formarsi esclusivamente in presenza delle opere di urbanizzazione e delle aree a standard afferenti a ciascuno di essi” e come noto, tutte (o quasi) le opere perequative e compensative sono in carico alla Immobiliare Pacengo Srl in Liquidazione.
Quanto alla citata esistenza di una fideiussione, della quale si è potuto avere copia, la tematica è molto delicata e meriterebbe un approfondimento per verificarne la consistenza ed attualità. Infatti, le fideiussioni attuali, a quanto ci risulta, sono scadute. Certamente dovranno essere rifatte come elemento propedeutico alla prosecuzione della procedura.
Ciò detto, vengono esplicitate le motivazioni per la quali “non risulta possibile accogliere in questa sede la proposta di cui al punto 2) dell’emendamento presentato da LAZISE CIVICA” (trattasi di conferire la responsabilità in solido a tutti e tre i contraenti rispetto alla realizzazione delle opere perequative / compensative).
Si tratta di 3 motivazioni:
la prima motivazione fa riferimento al fatto che il contraente originario “Immobiliare Pacengo Srl” è il medesimo dell’attuale “Immobiliare Pacengo Srl in liquidazione”. Dovrebbe però essere chiaro che un soggetto “in liquidazione” non si trova nella medesima situazione di un soggetto operate ed attivo a tutti gli effetti, anzi. E a nulla vale se nella definizione dei poteri dei liquidatori sia stato inserito “la sottoscrizione della variante al piano di lottizzazione – richiesta dagli altri co-lottizzanti sottoscrivendo ogni atto e dichiarazione necessario anche solamente opportuni per il buon fine dell’operazione immobiliare che la riguarda ….”.
La seconda motivazione non pare a supporto della decisione di non accogliere la proposta di emendamento, anzi, rimanda il problema della verifica delle garanzie “dovranno essere fornite in fase di sottoscrizione della nuova convenzione” (ma non era un atto integrativo della precedente?). Si rimanda quindi la tempistica della definizione precisa delle garanzie, ma non si capisce come questo possa essere un motivo per non accettare la proposta di emendamento.
La terza motivazione è avvilente perché evidenzia come non si sia ancora compresa la natura della proposta di emendamento al punto 2). Il piano particolareggiato adottato è stato suddiviso “in tre parti distinte”. I tre contraenti hanno preso impegni ciascuno per la propria parte. Due parti (Residenziale e Ricettiva) sono competenza di Prohome Srl e Andreus Golfhotel Srl in piena attività e con operazioni immobiliari estremamente profittevoli come previste dalla convenzione; il terzo contraente – Immobiliare Pacengo Srl In liquidazione- non solo è in liquidazione e quindi non può operare come se non lo fosse, ma nella previsione della Convezione è la società alla quale competono la maggior parte ( per non dire la totalità) delle opere perequative e l’operazione immobiliare che ha previsto di fare con la convenzione in approvazione, non è certamente profittevole come quelle degli altri due contraenti. La questione posta è quindi diversa: se l’Immobiliare Pacengo Srl in Liquidazione non adempie agli impegni presi, le altre due Società possono comunque completare i lavori di competenza ed ottenere l’agibilità? Per come è scritta la convenzione adesso la riposta è – purtroppo – si, quantomeno per la Prohome Srl. E questo non va bene.
Infatti, l’art 2 comma 3 della convenzione recita “Le agibilità di stralci potranno essere dichiarate e formarsi esclusivamente in presenza delle opere di urbanizzazione e delle aree a standard afferenti a ciascuno di essi”
ALTRA QUESTIONE APERTA: DG n° 137 del 30.04.2024
In relazione alla Delibera di Giunta n° 137 del 30.04.2024 “Opere relative al PUA Accordo di pianificazione approvato con DCC n° 20 de 21.06.2016 Variante Rotatoria 2 Incrocio SR 249 Ingresso PUA Pacengo -Approvazione progetto esecutivo” si rileva che nonostante nel titolo della Delibera non appaia la dicitura “Pacengo Alto Pacengo Porto”, la stessa sia da considerarsi collegata alla proposta di delibera di Consiglio portata in approvazione in data 30.07.2024.
Nel testo della Delibera di Giunta n° 137 vengono infatti citati tutti i medesimi estremi di riferimento, e viene precisato che la realizzazione delle opere ed infrastrutture a servizio della frazione di Pacengo, per un importo di 386.566,46 euro sono interamente finanziati dalla Soc. Immobiliare Pacengo S.r.l (ancora una volta citata omettendo colpevolmente IN LIQUIDAZIONE) titolare del PUA in oggetto ed andranno in riduzione dell’importo di 402.217,00 previsto per la realizzazione di opere perequative/compensative che l’amministrazione comunale si è riservata di indicare oltre alla realizzazione della rotonda già eseguita in corrispondenza della SR 249 via Gasco e Via Albaron.
MA CON QUESTA CIFRA DI 1.270.000 QUANTE COSE SI E’ PREVISTO DI FARE? NEL COMPUTO DELLE OPERE PREVISTE CON dcc N° 46 DEL 30.07.2024 SI ERANO UTILIZZATI TUTTI I 1.270.000,00! I 386.566,46 DELLA DGC N° 137 DEL 30.04.2024 DA DOVE VENGONO PRESI?
Nella medesima deliberazione di Giunta n° 137 del 30.04.2024, viene evidenziato che “tra gli aspetti principali della nuova progettazione vi è l’allargamento dell’ambito di intervento con acquisizione al patrimonio pubblico di una ulteriore (non si sa rispetto a cosa n.d.r.) superficie, originariamente non prevista, pari a 111,51 mq, salvo valori più precisi determinati in sede di frazionamento finale, per la quale la Società Andreus Golfhotel Srl di San Leonardo in Passiria (BZ) ha espresso formale impegno alla cessione gratuita all’amministrazione comunale…..”
Viene dato atto della comunicazione da parte dell’Immobiliare Pacengo srl (ovviamente sempre senza la dicitura IN LIQUIDAZIONE) con la quale la medesima si impegna a finanziare l’opera CON LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI PEREQUAZIONE IN VIRTU’ DELLA CONVENZIONE URBANISTICA SOPRACITATA.
Di fatto si è approvato un progetto esecutivo per l’importo di Euro 386.566,46 finanziato dall’Immobiliare Pacengo Srl (sempre senza la dicitura IN LIQUIDAZIONE) nell’ambito delle opere perequative in virtù della convenzione urbanistica 28068 Rep e n° 20969 Racc. Notaio Emanuele De Micheli.
In merito sempre alla DG n° 137 del 30.04.2024, nell’istruttoria della stessa viene data evidenza di una approvazione da parte della Soprintendenza, per silenzio assenso per decorrenza termini temporali, rispetto ad una richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (Riferimento Pratica Ambientale n° 78/23/P , Prot, 0014316 del 8.5.2023. Non è chiaro in base a quali criteri l’istruttoria inoltrata alla Soprintendenza fosse stata definita SEMPLIFICATA. Trattandosi di un bene sottoposto a Vincolo Paesaggistico e di un bene di alto pregio e valore storico ambientale, non si comprende come possa essere derubricato a procedura semplificata.
Con la presente mozione si richiede di annullare in autotutela la DCC n° 26 del 30.07.2024 e di annullare in Autotutela la DGC n° 137 del 30.04.2024 e di procedere con una nuova istruttoria della pratica in oggetto.
Chiedo che la presente mozione sia inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale per la discussione e relativa votazione.
Chiedo infine che sia data adeguata pubblicità della presente mozione.
Cordiali Saluti
Lazise, 15 Gennaio 2025
Il Consigliere
Marco Zanoni