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OGGETTO: EMENDAMENTO ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale avente per oggetto:

OGGETTO: “Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi economici”

L’adozione di un regolamento per disciplinare la concessione dei contributi alle associazioni operanti nel nostro Comune è atto dovuto, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, ed atteso da tempo.

Non possiamo sottacere una certa amarezza nel constatare che, ancora una volta, nonostante la sbandierata volontà di collaborazione, la proposta viene presentata senza che l’argomento sia realmente stato portato all’attenzione e tantomeno discusso nelle commissioni competenti:  un dialogo nella commissione per le politiche sociali, le politiche giovanili, la disabilità, le pari opportunità e l’istruzione (non esiste una commissione per la cultura e tantomeno per il territorio e il paesaggio) o la convocazione dei referenti delle associazioni operanti sul territorio comunale, avrebbe potuto portate un contributo importante.

Si è preferito adottare un regolamento standard, analogo a quello in vigore in altri comuni, apportando modifiche che paiono di poco conto ma che, in realtà, sono, a nostro avviso, non chiare né trasparenti e comunque non condivisibili. La sensazione è che ci sia una certa confusione e commistione tra le attività delle associazioni e le manifestazioni che vengono organizzate dal Comune di Lazise, spesso acquistando servizi da società lucrative.

L’attività tipica di una associazione di volontariato non è la realizzazione di spettacoli o di eventi: gli spettacoli e gli eventi sono uno dei mezzi attraverso i quali si può perseguire la finalità dell’associazione che può essere ad esempio la diffusione della cultura musicale e della musica attraverso un concerto, o del teatro attraverso una rappresentazione.

 Così’ come la promozione del tessuto economico e dei servizi turistici non può essere il fine della associazione, ma una ricaduta dell’attività propria dell’associazione: se si promuove il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico attraverso una visita ad una chiesetta o ad una villa, il fine non è di attrarre i turisti, ma di valorizzare il patrimonio artistico e il territorio, e questa attività può anche contribuire a promuovere Lazise come meta turistica.

Questa distinzione non è di poco conto!

Andiamo con ordine.

All’art.2 “Finalità” vengono indicati i settori che il Comune intende favorire attraverso la concessione dei contributi” si legge, tra gli altri

Attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici”

All’art. 6, comma 5 secondo capoverso lettera b, ove vengono disciplinati i criteri da adottare nella concessione dei contributi (su questo punto torneremo anche oltre), si legge

“b) capacità di promuovere e valorizzare l’immagine turistica di Lazise”

Come sopra accennato, riteniamo che ci sia un errore di fondo nell’intendere la natura dell’attività delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro ammessi ai benefici:

le associazioni di volontariato svolgono attività di interesse generale di natura culturale, educativa, di formazione, di valorizzazione dell’ambiente e della cultura locale, di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e delle tradizioni locali: tutte queste attività possono avere una ricaduta sull’immagine turistica di Lazise e del suo territorio, ma favorire i servizi turistici non è certo l’attività che si prefissano di svolgere le associazioni di volontariato.

Chiediamo quindi che i due punti sopra evidenziati vengano espunti dal regolamento.

Inoltre, sempre con riguardo all’art. 2 “Finalità”, non possiamo fare a meno di notare che, a fronte di una volontà di premiare le associazioni che promuovano il turismo (…realizzazione di eventi, promozione dei servizi turistici, promozione del territorio) c’è una scarsa attenzione alle attività tipiche del terzo settore, così come disciplinate dal D. L 3 luglio  n. 117, c.d. Codice del terzo settore quali “promozione sociale, formazione e sviluppo del volontariato”, “educazione alla pace e alla solidarietà internazionale” “educazione alla cittadinanza, alla legalità e all’integrazione” “iniziative a favore delle pari opportunità e per la parità dei diritti”, “ attività volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta delle risorse naturali”, ”ricerca scientifica di particolare interesse sociale” etc.

Veniamo all’

Art. 3 Destinatari

La concessione dei benefici previsti dall’art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore di

  1. Enti pubblici
  2. Associazioni senza scopo di lucro , fondazioni, altre istituzioni, comitati ed enti senza scopo di lucro che svolgano attività in favore della popolazione del Comune di Lazise o iniziative di particolare interesse per la comunità locale. Tali soggetti devono essere dotati di statuto e atto costitutivo.
  3. Altri soggetti privati, dotati di personalità giuridica, nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune

Questo articolo necessita di due emendamenti:

il primo riguarda il secondo capoverso (B), laddove occorre specificare che

  1. le associazioni beneficiarie ( oltre a svolgere attività in favore della popolazione del Comune di Lazise o di particolare interesse per la Comunità locale) devono  avere sede legale, sociale, organizzativa e di prevalente attività nel territorio comunale (non riteniamo sufficiente che all’articolo 11, laddove è disciplinato l’albo delle associazioni, si preveda, all’ultimo capoverso, che le associazioni, per essere iscritte all’albo devono “svolgere attività di interesse generale che possa essere compatibile con un beneficio del Comune, ove con il termine Comune si intende il suo territorio, i suoi cittadini, le sue famiglie ed in genere tutto ciò che può comportare un beneficio alla comunità”)
  2. inoltre, riteniamo anche necessario prevedere che “l’attività di volontariato deve svolta con continuità sul territorio comunale da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo” questo per evitare che associazioni si costituiscano all’ultimo momento solo per realizzare un evento, e per premiare le associazioni che svolgono con continuità attività sul nostro territorio
  3. in aggiunta si chiede di prevedere che possano essere concessi finanziamenti anche in favore di associazioni aventi sede legale fuori dal territorio comunale se trattasi di iniziative:
    • di carattere sovracomunale, purchè la loro attività copra anche il territorio comunale;
    • di rilevanza comunale, extracomunale o a carattere più ampio (regionale, nazionale o internazionale) svolte in tutto o in parte sul territorio comunale
    • iniziative svolte al di fuori del territorio comunale che perseguano lo sviluppo culturale e sociale della popolazione locale e/o rafforzano la promozione culturale e sociale del territorio e della popolazione di Lazise.

Con riguardo al terzo capoverso (C), laddove si prevede che la concessione dei benefici possa essere disposta a favore di:

“altri soggetti privati, dotati di personalità giuridica, nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Lazise”

Chiediamo che questa disposizione venga cancellata: chi sono gli altri soggetti cui si fa riferimento?

Soggetti privati, dotati di personalità giuridica, diversi da quelli citati al punto precedente (associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, altre istituzioni, comitati ed enti senza scopo di lucro – l’elencazione è piuttosto disordinata n.d.s.)  paiono poter essere solamente le società di capitali (posto che le società di persone non hanno personalità giuridica)

Concludendo, il primo comma dell’articolo 3” Destinatari” potrebbe essere così sostituito

  1. La concessione dei benefici previsti dall’art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore di
    • Enti pubblici
    • Enti e associazioni senza fini di lucro anche privi di personalità giuridica, operanti nel settore culturale e del volontariato ed in possesso dei seguenti requisiti.
      • Avere sede legale, sociale, organizzativa e di prevalente attività sul territorio comunale
      • Svolgere attività culturale e/o di volontariato da almeno 12 mesi con carattere continuativo sul territorio del Comune di Lazise da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo
    • In aggiunta alle ipotesi sopra descritte, possono essere concessi contributi in favore di enti ed associazioni anche aventi sede fuori del territorio comunale se trattasi di iniziative:
      • di carattere sovracomunale, purchè la loro attività copra anche il territorio comunale
      • di rilevanza comunale, extracomunale, regionale o nazionale, svolte in tutto o in parte sul territorio comunale, purchè di interesse per la popolazione e il territorio di Lazise
      • svolte fuori del territorio comunale, purchè perseguano lo sviluppo culturale e sociale della popolazione di Lazise”.
    • In nessun caso possono essere concessi contributi ad altri soggetti privati dotati di personalità giuridica, né a persone fisiche”

Articolo 4. Tipologie di intervento

In questo articolo vengono indicate le tipologie di interventi economici:

  1. Contributi straordinari
  2. Contributi ordinari
  3. Convenzioni

Manca una previsione per i Contributi indiretti quali la concessione di beni pubblici e di strutture e spazi pubblici (ad esempio, avere a disposizione gratuitamente un banchetto in occasione dei frequenti mercatini non è contributo di poco conto!)

Così come non è previsto un contributo per l’acquisto di beni o attrezzature

Art. 5 Contributi economici straordinari, diretti per singole iniziative di interesse generale

Contributi afferenti la tipologia A

Per la concessione di questa tipologia di contributi non è previsto alcun criterio di valutazione:

leggiamo al comma 4” La Giunta comunale si esprime sulla validità della proposta e, laddove la ritenga di interesse generale per la comunità di Lazise, si esprime individuando il grado di pubblico interesse della proposta formulata dal soggetto richiedente” sic!

Sulla base di quali parametri valuta la Giunta?

Riportiamo qui l’art 12 della legge 241/1990, alla quale il Comune dichiara di attenersi nell’emanazione di questo regolamento, che prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Riteniamo questo articolo nullo o comunque illegittimo.

Art. 6 Contributi economici ordinari

Contributi afferenti alla tipologia B)

Al comma 4 si legge : “ l’entità del contributo da elargire quale quota parte delle spese sostenute dalle associazioni e nei termini massimi previsti dal presente articolo, è in ogni caso proporzionata all’incidenza sociale, culturale e/o turistica , agricola e/o ambientale dell’attività”

Questo comma, verosimilmente copiato da un regolamento più complesso, non è coordinato con il regolamento adottato e deve ritenersi anch’esso nullo in quanto:

  • in nessuna parte del regolamento si dice che il contributo elargito dal Comune può consistere in una quota parte delle spese sostenute e non coprirle integralmente
  • in nessuna parte del presente articolo è sono previsti termini massimo del contributo.

Al comma 5 vengono indicati i criteri adottati dall’amministrazione comunale nella concessione dei finanziamenti.

Lo riportiamo:

5. Nella concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici di cui al presente articolo, l’Amministrazione comunale adotta i seguenti criteri:

a) corrispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;

b) attinenza e coerenza con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

c) capacità di fare sistema con il territorio in termini di: capacità dell’iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo, capacità di coinvolgimento di un numero ampio di fruitori, rilevanza (comunale, sovracomunale);

d) qualità ed innovazione dell’iniziativa;

e) capacità organizzativa del soggetto richiedente;

f) presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.

Verrà data la precedenza nell’ordine:

1) alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell’Amministrazione comunale;

2) alle attività di tipo occasionale.

A parità di condizioni, è data preferenza in ordine di elencazione alle iniziative ed attività che abbiano:

a) carattere sociale volto al sostegno e all’implementazione della salute e della sicurezza della comunità;

b) capacità di promuovere e valorizzare l’immagine turistica del Comune;

c) capacità di incidere sulla tutela dell’Ambiente e della Salute;

d) capacità di valorizzazione e promuovere le attività produttive presenti nel territorio comunale;

e) capacità di coinvolgimento del mondo giovanile nelle forme di istruzione, cultura, attività sportive e ricreative del tempo libero;

f) capacità di valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale, il patrimonio storico, architettonico e culturale della comunità;

g) affidabilità del soggetto richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.”

Il comma è complesso e formula tre ordini di criteri: uno sovraordinato, un secondo che dà precedenza alle attività svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell’Amministrazione Comunale ed uno preso in considerazione solo in caso di parità delle proposte, valutate in base ai primi due ordini di criteri.

Riteniamo che questa pluralità di ordini di criteri crei confusione e che sia carente sotto altri profili

(ad esempio: fattiva collaborazione e ricerca di sinergie con altri enti, istituzioni e associazioni presenti sul territorio; grado di apporto del volontariato; coinvolgimento di persone diversamente abili o del mondo degli anziano, oltre a quello dei giovani; capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento; numero e composizione degli associati e dell’utenza e obiettivo di ampliare, anche con programmi mirati, l’ambito di utenza acquisito e il numero degli associati; caratteristiche di impostazione dell’attività, intesa come qualità, valore sociale, rigore nell’individuazione degli obiettivi e delle metodologie, dell’operatività e degli strumenti di controllo della gestione; non solo affidabilità, ma anche tradizione consolidata e prestigio riconosciuto del soggetto richiedente etc.

Riteniamo perciò che questo comma debba essere riformulato

Il comma 8, laddove fa rifermento ai destinatari di cui all’art. 3, deve essere inteso con riferimento all’art. 3 così come sopra modificato

Art. 7 Convenzione con i soggetti destinatari di cui all’art 3.

Anche in questo caso, riteniamo che l’art. 3 vada letto così come emendato dagli scriventi

Art. 8 Spese ammissibili e spese non ammissibili

Per come è formulato, questo articolo sembra riferirsi esclusivamente alle convenzioni

Art. 11 Albo delle associazioni

Riteniamo che, nell’elenco dei requisiti, debba essere aggiunto  che l’associazione deve avere sede nel Comune di Lazise

Da ultimo: se per i contributi ordinari (art 6)  è prevista una graduatoria (l’articolo parla di preferenza a parità di condizioni) dovrebbe essere determinato un importo massimo stanziato per le associazioni (infatti il comma 7 parla di stanziamento di bilancio, determinato annualmente).

Ma se in questo articolo non si dice quando devono essere presentate le domande (per quelli ordinari l’art.5 dice, al comma 6, almeno 15 giorni prima della realizzazione dell’evento/iniziativa) come si fa a fare una graduatoria?

Bisognerebbe aggiungere che per i contributi straordinari le domande vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, o entro il 30 marzo  o comunque definire una data.

Se ad esempio una Associazione volesse realizzare qualcosa ad ottobre lo stanziamento potrebbe essere già esaurito…

Per fare una graduatoria occorre un termine di presentazione delle domande che nel regolamento non è previsto, di conseguenza il Regolamento va riformulato.

Chiedo che il presente EMENDAMENTO venga trattato nel corso della seduta del prossimo Consiglio comunale prevista per il 25.09.2024 per la discussione e relativa votazione.

Chiedo infine che sia data adeguata pubblicità del presente EMENDAMENTO.

Il Consigliere

Marco Zanoni

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