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OGGETTO: EMENDAMENTO ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale avente per oggetto: 

OGGETTO: “Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi economici”

PREMESSA

Si fa seguito alla nota di pari oggetto datata 25 Settembre 2024 presentata nel corso della seduta del Consiglio di pari data. 

Come noto, la proposta di deliberazione in detta occasione era stata ritirata per approfondimenti che sono successivamente stati esperiti dagli uffici competenti.

Si è poi svolta la CCP in data 20.11.2024 ed in detta occasione sono stati illustrati nel dettaglio gli articoli del Regolamento in questione.

Nel ringraziare per l’attenzione che è stata dedicata all’emendamento presentato e per aver recepito alcuni spunti, si ritiene comunque opportuno sottolineare nuovamente alcuni aspetto attraverso il presente emendamento, anche al fine del deposito agli atti.

L’adozione di un regolamento per disciplinare la concessione dei contributi alle associazioni operanti nel nostro Comune è atta dovuta, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, ed atteso da tempo.

Non possiamo sottacere una certa amarezza nel constatare che, ancora una volta, nonostante la sbandierata volontà di collaborazione, la proposta viene presentata senza che l’argomento sia realmente stato portato all’attenzione e tantomeno discusso nelle commissioni competenti:  un dialogo nella commissione per le politiche sociali, le politiche giovanili, la disabilità, le pari opportunità e l’istruzione (non esiste una commissione per la cultura e tantomeno per il territorio e il paesaggio) o la convocazione dei referenti delle associazioni operanti sul territorio comunale, avrebbe potuto portate un contributo importante.

Si è preferito adottare un regolamento standard, analogo a quello in vigore in altri comuni, apportando modifiche che paiono di poco conto ma che, in realtà, sono, a nostro avviso, non chiare né trasparenti e comunque non condivisibili. La sensazione è che ci sia una certa “sovrapposizione” tra le attività delle associazioni e le manifestazioni che vengono organizzate dal Comune di Lazise, spesso acquistando servizi da società con scopo di lucro. 

L’attività tipica di una associazione di volontariato non è la realizzazione di spettacoli o di eventi: gli spettacoli e gli eventi sono uno dei mezzi attraverso i quali si può perseguire la finalità dell’associazione che può essere ad esempio la diffusione della cultura musicale e della musica attraverso un concerto, o del teatro attraverso una rappresentazione.

Così’ come la promozione del tessuto economico e dei servizi turistici non può essere il fine della associazione, ma una ricaduta dell’attività propria dell’associazione: se si promuove il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico attraverso una visita ad una chiesetta o ad una villa, il fine non è di attrarre i turisti, ma di valorizzare il patrimonio artistico e il territorio, e questa attività può anche contribuire a promuovere Lazise come meta turistica.

EMENDAMENTO (PUNTO 1)

All’art.2 “Finalità” vengono indicati i settori che il Comune intende favorire attraverso la concessione dei contributi” si legge, tra gli altri

Attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici”

All’art. 6, comma 5 secondo capoverso lettera b, ove vengono disciplinati i criteri da adottare nella concessione dei contributi (su questo punto torneremo anche oltre), si legge 

“b) capacità di promuovere e valorizzare l’immagine turistica di Lazise”

Come sopra accennato, riteniamo che ci sia un errore di fondo nell’intendere la natura dell’attività delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro ammessi ai benefici:

le associazioni di volontariato svolgono attività di interesse generale di natura culturale, educativa, di formazione, di valorizzazione dell’ambiente e della cultura locale, di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e delle tradizioni locali: tutte queste attività possono avere una ricaduta sull’immagine turistica di Lazise e del suo territorio, ma favorire i servizi turistici non è certo l’attività che si prefissano di svolgere le associazioni di volontariato.

Chiediamo quindi che i due punti sopra evidenziati vengano espunti dal regolamento o quantomeno siano elencati come tematiche accessorie.

EMENDAMENTO (PUNTO 2)

Con riguardo all’art. 2 “Finalità” ed all’art. 6, non possiamo fare a meno di notare che, a fronte di una volontà di premiare le associazioni che promuovano il turismo (…realizzazione di eventi, promozione dei servizi turistici, promozione del territorio) c’è una scarsa attenzione alle attività tipiche del terzo settore, così come disciplinate dal D. L 3 luglio  n. 117, c.d. Codice del terzo settore quali “promozione sociale, formazione e sviluppo del volontariato”, “educazione alla pace e alla solidarietà internazionale” “educazione alla cittadinanza, alla legalità e all’integrazione” “iniziative a favore delle pari opportunità e per la parità dei diritti”, “ attività volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta delle risorse naturali”, ”ricerca scientifica di particolare interesse sociale” etc.

Chiediamo che nel comma 2 dell’art. 6, l’ordine dell’elencazione venga così rivista: a) c) e) f) g) b) d) 

Art. 3 Destinatari

La concessione dei benefici previsti dall’art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore di 

  1. Enti pubblici
  2. Associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, altre istituzioni, comitati ed enti senza scopo di lucro che svolgano attività in favore della popolazione del Comune di Lazise o iniziative di particolare interesse per la comunità locale. Tali soggetti devono essere dotati di statuto e atto costitutivo.
  3. Altri soggetti privati, nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune

Questo articolo necessita di più emendamenti: il primo riguarda il secondo capoverso (B), laddove occorre specificare che

  1. le associazioni beneficiarie ( oltre a svolgere attività in favore della popolazione del Comune di Lazise o di particolare interesse per la Comunità locale) devono  avere sede legale, sociale, organizzativa e di prevalente attività nel territorio comunale (non riteniamo sufficiente che all’articolo 11, laddove è disciplinato l’albo delle associazioni, si preveda, all’ultimo capoverso, che le associazioni, per essere iscritte all’albo devono “svolgere attività di interesse generale che possa essere compatibile con un beneficio del Comune, ove con il termine Comune si intende il suo territorio, i suoi cittadini, le sue famiglie ed in genere tutto ciò che può comportare un beneficio alla comunità”)
  2. inoltre, riteniamo anche necessario prevedere che “l’attività di volontariato deve svolta con continuità sul territorio comunale da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo” questo per evitare che associazioni si costituiscano all’ultimo momento solo per realizzare un evento, e per premiare le associazioni che svolgono con continuità attività sul nostro territorio
  3. in aggiunta si chiede di prevedere che possano essere concessi finanziamenti anche in favore di associazioni aventi sede legale fuori dal territorio comunale se trattasi di iniziative:
    • di carattere sovracomunale, purchè la loro attività copra anche il territorio comunale;
    • di rilevanza comunale, extracomunale o a carattere più ampio (regionale, nazionale o internazionale) svolte in tutto o in parte sul territorio comunale
    • iniziative svolte al di fuori del territorio comunale che perseguano lo sviluppo culturale e sociale della popolazione locale e/o rafforzano la promozione culturale e sociale del territorio e della popolazione di Lazise.

Con riguardo al terzo capoverso (C), laddove si prevede che la concessione dei benefici possa essere disposta a favore di: 

Concludendo, il primo comma dell’articolo 3” Destinatari” potrebbe essere così sostituito:

La concessione dei benefici previsti dall’art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore di 

  1. Enti pubblici
  2. Enti e associazioni senza fini di lucro anche privi di personalità giuridica, operanti nel settore culturale e del volontariato ed in possesso dei seguenti requisiti.
    • Avere sede legale, sociale, organizzativa e di prevalente attività sul territorio comunale
    • Svolgere attività culturale e/o di volontariato da almeno 12 mesi con carattere continuativo sul territorio del Comune di Lazise da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo
  3. In aggiunta alle ipotesi sopra descritte, possono essere concessi contributi in favore di enti ed associazioni anche aventi sede fuori del territorio comunale se trattasi di iniziative:
    • di carattere sovracomunale, purché la loro attività copra anche il territorio comunale
    • di rilevanza comunale, extra comunale, regionale o nazionale, svolte in tutto o in parte sul territorio comunale, purché di interesse per la popolazione e il territorio di Lazise
    • svolte fuori del territorio comunale, purché perseguano lo sviluppo culturale e sociale della popolazione di Lazise”.
  4. In nessun caso possono essere concessi contributi ad altri soggetti privati dotati di personalità giuridica, né a persone fisiche”

EMENDAMENTO (PUNTO 4)

Articolo 4. Tipologie di intervento

In questo articolo vengono indicate le tipologie di interventi economici:

  1. Contributi straordinari
  2. Contributi ordinari
  3. Convenzioni

Manca una previsione per i Contributi indiretti quali la concessione di beni pubblici e di strutture e spazi pubblici (ad esempio, avere a disposizione gratuitamente un banchetto in occasione dei frequenti mercatini non è contributo di poco conto!). Ci è stato assicurato che è in corso di redazione uno specifico regolamento che disciplini detta materia. Sarebbe stata buona e necessaria cosa poter arrivare all’approvazione di entrambi detti regolamenti in un unico momento.

Chiedo che il presente EMENDAMENTO venga trattato nel corso della seduta del prossimo Consiglio comunale prevista per il 26.11.2024 per la discussione e relativa votazione.

Chiedo infine che sia data adeguata pubblicità del presente EMENDAMENTO.

Il Consigliere

Marco Zanoni

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