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MOTIVAZIONE PER L’ASTENSIONE NELLA VOTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

Oggetto: RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETEMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI PEREQUAZIONE URBANISTICA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 16, CO. 4, D TER) DEL DPR 380/2001, COME MODIFICATO DALLART. 17, COMMA 1, LETTERA G), LEGGE N. 164 DEL 2014 INTRODUZIONE DEL PARAMETRO DI RIDUZIONE PER L’APPOSIZIONE DI VINCOLI QUINDICINALI SUGLI IMMOBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIME CASE DI ABITAZIONE.

 IN DISCUSSIONE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 18 LUGLIO 2023 

Nel condividere come principio da perseguire l’incentivazione alla permanenza delle persone nate e/o residenti all’interno del Comune di Lazise che viene precisato nella proposta di delibera di Consiglio, non si ritiene che quanto previsto dalla proposta di delibera stessa persegua con efficacia detto principio e che, per di più, possa determinare effetti distorsivi rispetto alla finalità originaria.

Precisato che non si tratta di una diminuzione degli oneri di urbanizzazione, non si tratta di un contributo, ma si tratta di una diminuzione della quota dovuta per il Contributo straordinario di perequazione urbanistica, gli oneri accessori ( Costo dell’Atto di vincolo registrato e relativa istruttoria, Costo dell’Accordo Pubblico Privato e relativa istruttoria) e l’incertezza temporale sulla effettiva possibilità di rimozione del vincolo per legittime motivazioni, paiono  rendere la misura prevista dalla proposta di delibera non conveniente.

Il raggiungimento dell’obiettivo relativo all’incentivazione alla permanenza delle persone nate e/o residenti all’interno del Comune di Lazise, potrebbe invece essere molto più efficacemente raggiunto prevedendo come titolo preferenziale ( se non addirittura esclusivo) da presentarsi al momento della manifestazione di interesse per la richiesta di cambiamento di destinazione urbanistica, la richiesta di realizzazione di prima casa di abitazione con destinazione residenziale, così come definita dall’art. 2 lettera g) della L.R. 14/2019, con l’obbligo di risiedervi per almeno quindici anni, dall’efficacia della SCIA Agibilità, corredata da idoneo atto registrato.

Questa modalità permetterebbe inoltre, a differenza della proposta di delibera presentata, di avere evidenza delle finalità speculative delle manifestazioni di interesse per la richiesta di cambiamento di destinazione urbanistica, PRECEDENTEMENTE, alla eventuale concessione del cambiamento di destinazione e non, come nella proposta di delibera presentata, successivamente e tardivamente.

FIRMATO

MARCO ZANONI

FILIPPO COSTA

LUCA SEBASTIANO

FULVIO ZIVIELLO

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