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MOTIVAZIONE PER IL VOTO CONTRARIO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.09.2023 AVENTE PER OGGETTO

Oggetto:  OGGETTO: “CAMPING BELVEDERE S.R.L.” PROGETTO DI AMPLIAMENTO IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI, DEPOSITATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.R. 160/2010 E DELLART 3 DELLA L.R. 55/2012, FORMULAZIONE DEL PARERE SULLA DETERMINAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLART. 3 COMMA 2 DELLA L.R. 55/2012 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

  1. PREMESSA

La tematica Urbanistica rappresenta per Lazise la questione più rilevante e dalla quale inevitabilmente scaturiscono a cascata molte delle criticità che si registrano quotidianamente.

La viabilità, il congestionamento del traffico, il consumo del suolo, l’ormai fuori controllo carico urbanistico, la carenza di disponibilità dell’acqua potabile, la fragilità del territorio a fronte di eventi metereologici sempre più violenti e concentrati, la gestione della rete fognaria, sono solo alcuni dei temi che sono direttamente collegati allo sviluppo urbanistico che a Lazise è stato realizzato nell’ultimo trentennio.

Se da un lato è comprensibile e auspicabile una attenzione dell’amministrazione pubblica allo sviluppo imprenditoriale al fine di contribuire allo sviluppo economico e del benessere dei residenti e di chiunque soggiorni o anche solo visiti il nostro territorio, dall’altro lato è doveroso definire dei limiti entro i quali mantenere il necessario equilibrio tra lo sviluppo urbanistico e la tutela del territorio.

La dimensione fisica del territorio di Lazise è un’area definita. Anche la ripartizione del Comune di Lazise tra superfici coperta dal lago, superfici sulla fascia lago e superfici dell’entroterra è definita.

Non pare opportuno continuare a sviluppare ed ampliare le aree urbanizzate, soprattutto sulla fascia lago, senza porsi un limite di quanto potrà essere ancora incrementato l’indice di densità urbanistica e il carico urbanistico.

Riteniamo sia sufficiente prendere coscienza – anche solo guardando con google una vista dall’alto ad esempio della fascia lago del comune di Lazise – di quanto siano aumentati gli insediamenti urbani (di vario tipo) rispetto alla preesistente condizione del territorio agricolo o comunque a verde.

Certamente tutto questo ha portato negli anni un crescente sviluppo economico con tutte le positive conseguenze sulla qualità della vita. Riteniamo però che sia giunto il momento di porre particolare attenzione sull’opportunità di proseguire su questo modo di operare, mentre invece sia necessario l’introduzione di una serie di particolari attenzioni alla autorizzazione di ulteriori concessioni a costruire.

  • NATURA DELLE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE

La gestione dello sviluppo urbanistico del Comune deve avere dei criteri che recepiscano anche la dimensione “politica” e di indirizzo strategico.

Come peraltro ben evidenziato ad esempio nel regolamento “CRITERI PER LE STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO” recentemente modificato, esiste una dimensione “politica” nelle scelte urbanistiche che è di precipua competenza del Consiglio comunale e non deve essere demandata esclusivamente ad una serie di pareri – certamente necessari – tecnici che, inevitabilmente, prendono in esame esclusivamente la dimensione di propria competenza della questione senza averne la visione complessiva. 

In altre parole, se ad esempio viene chiesto ai VVF un parere su un progetto di urbanizzazione di un’area precedentemente agricola, il parere si limiterà ad una verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza per gli incendi etc..

Parimenti per USL etc..

Se poi a questa serie di pareri tecnici, aggiungiamo la possibilità per chi è preposto ad istruire la pratica, di inserire la DEROGA agli strumenti urbanistici esistenti, di fatto consentiamo di aggirare ogni ostacolo.

Anche la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, attualmente in discussione, avente per oggetto: 

“CAMPING BELVEDERE S.R.L.” PROGETTO DI AMPLIAMENTO IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI, DEPOSITATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.R. 160/2010 E DELLART 3 DELLA L.R. 55/2012, FORMULAZIONE DEL PARERE SULLA DETERMINAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLART. 3 COMMA 2 DELLA L.R. 55/2012 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

mette in luce come al Consiglio Comunale non venga sottoposta la possibilità di inerire sui CRITERI e sulla natura POLITICA dei CRITERI per le scelte che si intendono operare, mentre invece venga sottoposta la singola operazione urbanistica, già provvista di (quasi) tutti i pareri prescritti dall’iter procedurale, operazione presentata comunque come IN DEROGA agli strumenti urbanistici, operazione sulla quale ai consiglieri comunali è riservata la sola possibilità di esprimere un voto (favorevole, contrario o astenuto).

Il Consiglio Comunale, invece, dovrebbe poter intervenire “a monte” di questo iter, esprimendo la dimensione POLITICA da consegnare agli uffici per l’inizio dell’istruttoria delle singole pratiche.

L’intervenuta decisione assunta dalla Giunta Comunale (Delibera di Giunta n° 191 del 21.08.2023) relativa a:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTUTA DEI TERMINI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DELLA VARIANTRE 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA.

a maggior ragione mette in luce l’urgenza e la necessità che il ruolo POLITICO del Consiglio Comunale – nella materia più importante per lo sviluppo dell’intera comunità del paese – possa venir salvaguardato e non bypassato con decisioni riservate alla Giunta se non esclusivamente al Sindaco.

Si fa al proposito notare, peraltro, che nella delibera n° 191 del 21.08.2023 si definiva in 60 giorni di tempo a partire dal 1.9.2023 l’arco temporale previsto per la presentazione della documentazione, mentre invece nell’Avviso pubblicato sul sito del Comune in data 20.09.2023 viene posto come perentorio il termine di 30 giorni con scadenza quindi il 30.09.2023, con una evidente sfasatura sulle date che risulta incomprensibile.

Si fa inoltre presente che lo scrivente gruppo consiliare, già in occasione della 

MOTIVAZIONE PER L’ASTENSIONE NELLA VOTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

Oggetto: RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETEMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI PEREQUAZIONE URBANISTICA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 16, CO. 4, D TER) DEL DPR 380/2001, COME MODIFICATO DALLART. 17, COMMA 1, LETTERA G), LEGGE N. 164 DEL 2014 INTRODUZIONE DEL PARAMETRO DI RIDUZIONE PER L’APPOSIZIONE DI VINCOLI QUINDICINALI SUGLI IMMOBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIME CASE DI ABITAZIONE.

 IN DISCUSSIONE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 18 LUGLIO 2023 

era stata evidenziata la necessità di poter definire dei CRITERI di indirizzo POLITICO (in quel caso relativi al titolo preferenziale se non addirittura esclusivo da prevedere in capo alle manifestazioni di interesse per la richiesta di cambiamento di destinazione urbanistica a favore dei residenti).

  • RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA MATERIA URBANISTICA

Sulla base di quanto sopra sinteticamente rappresentato, si richiede che il Consiglio Comunale possa (come in realtà è suo precipuo diritto e dovere) esprimersi sui CRITERI per l’esame delle manifestazioni di interesse relativi al cambio di destinazione urbanistica o a qualsiasi provvedimento inerente le modificazioni urbanistiche all’attuale complesso di strumenti vigente.

Si richiede che possano essere valutati urgentemente in consiglio comunale i criteri di natura POLITICA proposti da tutti i gruppi consiliari, posticipando l’esame delle singole casistiche alla definizione a monte dei CRITERI di natura POLITICA:.

A questo proposito di elencano alcuni elementi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle proposte di CRITERI DI NATURA POLITICA che il Consiglio Comunale dovrebbe poter esaminare al fine di pervenire, con il contributo di tutti i gruppi consiliari, alla definizione congiunta dei 

CRITERI DI NATURA POLITICA ALLA BASE DI QUALUNQUE SCELTA DI CARATTERE URBANISTICO 

  1. NELL’ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA RISERVARE UN TITOLO PREFERENZIALE (OVVERO ESCLUSIVO) AI RESIDENTI E AI RICHEIDENTI RESIDENZA CON ORIZZONTE TEMPORALE DI (ALMENO) 15 ANNI
  2. LIMITARE IL RICORSO A PROCEDURE “IN DEROGA” AI SOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE PER EDILIZIA CONVENZIONATA, RESIDENZE PER ABITANTI CON VINCOLO TEMPORALE DI (ALMENO)15 ANNI.
  3. FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI ED IN REGOLA, CON ATTENTA VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI RICHIESTE DI AMPLIAMENTO.
  4. ANTEPORRE LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO ALLA LOGICA DELLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE CHE NON NE PERSEGUA IL FINE.
  5. SUDDIVIDERE IL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E COSTITUIRE DELLE FASCE DI RISPETTO DELLE PRINCIPALI AREE STORICHE, FRAGILI, CON DENSITA’ URBANISTICA SUPERIORE AD UN INDICE DEFINITO.
  6. LIMITARE OVVERO ESCLUDERE LA POSSIBILITA’ DI AUMENTO DI CARICO URBAINSTICO IN AREE OVE L’INDICE DI CARICO URBAINISTICO RISULTI GIA’ SUPERIORE AD UN LIMITE DEFINITO.
  • CONCLUSIONI

In ragione di quanto sopra evidenziato, al riguardo della Proposta di delibera di consiglio comunale in discussione nella seduta del 25.09.2023 avente per oggetto:

“CAMPING BELVEDERE S.R.L.” PROGETTO DI AMPLIAMENTO IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI, DEPOSITATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.R. 160/2010 E DELLART 3 DELLA L.R. 55/2012, FORMULAZIONE DEL PARERE SULLA DETERMINAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELLART. 3 COMMA 2 DELLA L.R. 55/2012 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

si esprime voto contrario per le motivazioni citate, sia nel metodo che nel merito.

FIRMATO

IL CONSIGLIERE 

MARCO ZANONI

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