OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEI BENI ED AREE DEL DEMANIO IDRICO LACUALE EXTRAPORTUALE
Con questa delibera si propone l’adozione di un nuovo Regolamento Comunale che va a sostituire quello attualmente in vigore approvato con DCC n° 77 del 01/10/2018.
PUNTO N° 1: PIANO REGOLATORE SPONDALE
La Giunta comunale con delibera n°122 del 14/05/20219 ha approvato il PIANO REGOLATORE SPONDALE redatto dal Progettista Architetto Elisabeth Foroni e aggiornato nel settembre 2019.
L’utilità di questo strumento viene esplicitato all’articolo 4 del regolamento proposto:
ART.4 – PIANO REGOLATORE SPONDALE .
La distribuzione degli spazi acquei per boa d’ormeggio nonché l’utilizzo delle aree a terra ed a Iago sono individuati dal Piano Regolatore Spondale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. (nota: nel precedente regolamento veniva approvato in giunta).
Nelle more dell’approvazione di un Piano Regolatore Spondale, si continueranno ad utilizzare le planimetrie in dotazione all’Ufficio Demanio, ove presenti. In ogni caso ai fini del procedimento, detto Ufficio dovrà acquisire apposito atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale che si esprimerà sia in senso affermativo (prosecuzione del procedimento) sia in senso negativo (interruzione ed archiviazione del procedimento).
Il Piano Regolatore Spondale è da ritenersi parte sostanziale del regolamento posto in approvazione ma senza di esso il regolamento è incompleto.
Il Piano Regolatore Spondale vigente è inoltre largamente incompleto mancando completamente l’individuazione – ad esempio – delle spiagge (libere e da cedere a concessionari)
In sostanza il Piano Regolatore Spondale a cui al presente regolamento fa riferimento risulta incompleto e non aggiornato.
PUNTO N° 2: QUESTIONE BOE
TITOLO I – SPAZIO ACQUEO PER BOA D’ORMEGGIO
Nel comune di Lazise sono state previste 5 zone dedicate a campi boa.
In totale sono disponibili 250 posti barca.
DOMANDA: Esiste una quota di boe riservata esclusivamente ai privati?
Nel regolamento proposto vengono indicate le procedure per la richiesta del posto barca e le priorità stabilite ( es. residente da più di 10 anni, residente da almeno 5 anni ec.) Notiamo che per il privato le norme di utilizzo del posto boa sono molto più stringenti:
ART.9
………..“solo per la categoria A da nr. 3 foto a colori della barca (vista di prua, vista di poppa e vista laterale, ben visibile e senza teli di copertura), dal libretto/certificato d’uso del motore (solo se presente e indicato nella domanda)…………….
Inoltre, una volta assegnato il posto boa il privato dovrà segnalare la propria boa e la propria barca con targhette identificative.
ART.15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA
II titolare della licenza di spazio acqueo per boa d’ormeggio, ha l’obbligo di verificare che l’area richiesta e/o comunque destinata sia idonea alla sua imbarcazione (pescaggio); inoltre, a pena di decadenza della licenza stessa, avrà l’obbligo di:
a) apporre alla boa d’ormeggio, a propria cura e spese, idonea targhetta identificativa con stampigliato il numero di licenza rilasciato dall’Ente, secondo le indicazioni contenute nella licenza;
b) (solo per la categoria A) apporre sulla barca, lato sinistro in prua, apposito adesivo fornito dal Comune che riporti il numero di licenza rilasciato dall’Ente;
c) far pervenire al protocollo comunale una dichiarazione, redatta su carta intestata di idonea ditta all’uopo incaricata, di verifica dello stato di manutenzione della struttura composta da corpo morto, catena e galleggiante, pena decadenza della licenza.
L’omissione anche di uno solo degli obblighi su elencati viene sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 250,00 oltre a quanto previsto dal successivo art.18.
L’Ufficio Demanio si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l’immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento; nulla è dovuto ai licenziatari a titolo di risarcimento per la sospensione della licenza in essere; eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d’ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture composte da corpo morto, catena e galleggiante è a totale onere e carico della ditta titolare della licenza.
Nel caso di boe concesse a scopo commerciale, cioè boe assegnate a strutture turistiche che ne fanno richiesta (fino a 15 boe) per poi offrire ai propri clienti un servizio aggiuntivo, la targhetta di riconoscimento da apporre sulla barca non viene richiesta.
Sarebbe auspicabile all’atto dell’utilizzo della boa fornire una etichetta da apporre temporaneamente sulla barca del cliente per identificare la boa ad esso affidata.
In questa maniera eventuali verifiche sarebbero più facili da parte dei concessionari e degli enti preposti.
A tutela della salute del Lago sarebbe finalmente opportuno rendere obbligatorio la pulizia di carene e motori dei natanti prima del varo.
DOMANDA:
Chi decide i canoni di concessione ? la Regione Veneto?
Quale è l’importo di concessione per il privato e quale è quello per il commerciale?
PUNTO N° 3: INDIVIDUAZIONE AREE A TERRA E A LAGO
ART. 22 – OGGETTO
Nel Piano Regolatore Spondale, allegato sub “A” al presente regolamento, sono individuate le zone demaniali extraportuali da destinare a:
1. aree a terra (spiagge) e aree di balneazione libere
2. spazi acquei non idonei (e pertanto vietati) alla balneazione
3. aree a terra (spiagge) e aree di balneazione oggetto di possibile concessione
4. aree a terra e a lago di varia tipologia pertinenziali di attività turistico-ricreative e/o commerciali
Solo alcune di queste AREE sono segnate nel piano regolatore spondale ( ad esempio i Canetti ) altre difficilmente possono essere inserite ( ad esempio gli spazi acquei individuati da apposito provvedimento emesso dopo valutazione da parte di ARPAV a seguito prelievi; infatti questi possono mutare in aree balneabili a seguito di nuovi prelievi ARPAV )
La maggior parte di quelli indicati nel regolamento non compaiono come:
- aree destinate alla libera balneazione,
- aree soggette a concessioni
- aree oggetto di possibile concessione.
Ribadendo quanto sopra, il piano regolatore spondale cui il presente regolamento fa riferimento, risulta incompleto e non aggiornato.
SI PRENDE ATTO CHE:
Con delibera di giunta 252 del 28.10.2024 viene dato sostanziale via libera alla richiesta di concessione per l’occupazione esennale di una superficie di spiaggia di 2.813,58 metri quadrati. Con questo atto di indirizzo la Giunta dispone un parere favorevole e quindi di inviare la pratica all’ufficio demanio per il suo compimento. Viene accolta la richiesta indicando la concessione in metri lineari 136 fronte campeggio.
Visto l’imminente approvazione del nuovo regolamento perché non si è aspettato a dare questo atto di indirizzo?
Come mai la spiaggia non viene indicata nel piano regolatore spondale come un’area potenzialmente da poter dare in concessione?
PUNTO N° 4: PONTILI
TITOLO III – PONTILI D’APPRODO E/O USO SOLARIUM
Rileviamo che:
lo sviluppo in lunghezza dei pontili rispetto al precedente regolamento viene più che raddoppiato passando da 30 a ben 70 metri.
Quale è la ratio di questa modifica?
CONCLUSIONI
Queste sono solo alcune delle criticità che abbiamo rilevato. Altre ancora non sono state in questa sede esposte in quanto molto tecniche. Chiediamo per il futuro di poter dare un contributo preventivo nella fase di estensione del NUOVO PIANO REGOLATORE SPONDALE da approvare in CC come previsto dall’articolo 4 del regolamento.
LAZISE CIVICA
26 NOVEMBRE 2024