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OGGETTO :

MOZIONE ai sensi dell’Art. 19 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale avente per oggetto: 

“DEFINIZIONE CRITERI ED INDIRIZZI URBANISTICI PER IL COMUNE DI LAZISE (RIORGANIZZAZIONE DEL PI)”

1. PREMESSA

La tematica Urbanistica rappresenta per Lazise, a nostro modo di vedere, la questione più rilevante e dalla quale inevitabilmente scaturiscono a cascata molte delle criticità che si registrano quotidianamente.

La viabilità, il congestionamento del traffico, il consumo del suolo, l’ormai fuori controllo carico urbanistico, la carenza di disponibilità dell’acqua potabile, la fragilità del territorio a fronte di eventi metereologici sempre più violenti e concentrati, la gestione della rete fognaria (in primis il Collettore!), sono solo alcuni dei temi che sono direttamente collegati allo sviluppo urbanistico che a Lazise è stato realizzato nell’ultimo trentennio.

Se da un lato è comprensibile e auspicabile una attenzione dell’amministrazione pubblica allo sviluppo imprenditoriale al fine di contribuire allo sviluppo economico e del benessere dei residenti e di chiunque soggiorni o anche solo visiti il nostro territorio, dall’altro lato è doveroso definire dei limiti entro i quali mantenere il necessario equilibrio tra lo sviluppo urbanistico e la tutela del territorio.

La dimensione fisica del territorio di Lazise è un’area definita. Anche la ripartizione del Comune di Lazise tra superfici coperta dal lago, superfici sulla fascia lago e superfici dell’entroterra è definita.

Non pare opportuno continuare a sviluppare ed ampliare le aree urbanizzate, soprattutto sulla fascia lago, senza porsi un limite di quanto potrà essere ancora incrementato l’indice di densità urbanistica e il carico urbanistico.

Riteniamo sia sufficiente prendere coscienza – anche solo guardando con google una vista dall’alto della fascia lago del comune di Lazise – di quanto siano aumentati gli insediamenti urbani (di vario tipo) rispetto alla preesistente condizione del territorio agricolo o comunque a verde.

Certamente tutto questo ha portato negli anni un crescente sviluppo economico con tutte le positive conseguenze sulla qualità della vita. Riteniamo però che sia giunto il momento di porre particolare attenzione sull’opportunità di proseguire su questo modo di operare, mentre invece sia necessario l’introduzione di una serie di particolari attenzioni alla autorizzazione di ulteriori concessioni a costruire, soprattutto alla concessione di deroghe.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Uno dei primi strumenti urbanistici italiano è stato il Piano Regolatore introdotto con legge 25 giugno 1865, n. 2359, peraltro come strumento facoltativo, la cui competenza in merito all’approvazione è stata successivamente spostata dai Comuni alle Regioni.

Di seguito:

  • il  Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: introdusse l’obbligo di autorizzazione di abitabilità per l’edilizia residenziale;
  • la legge 17 agosto 1942, n. 1150: modificativa della legge del 1865, conteneva una prima disciplina organica nazionale, detta norme in materia urbanistica e ambientale.

Tra gli anni ’60 e ’90, per tentare di controllare il boom edilizio e la speculazione imperante vennero emanate una serie di norme: tra le più importanti vi furono:

  • la legge  167 del 1962 che introdusse i Piani di Edilizia Economia Popolare;
  • la legge 10 del 1977, detta anche Bucalossi, che stabilisce tutte le normative e gli obblighi riguardanti l’edificabilità dei suoli, gli oneri di urbanizzazione, i corrispettivi dovuti per interventi di nuova costruzione, ampliamenti di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie 
  • il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: che stabilisce gli standard urbanistici relativi a scuole, attrezzature, spazi a verde pubblico e parcheggi;
  • la legge 5 agosto 1978, n. 457: che introdusse l’autorizzazione edilizia e le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
  • la legge 27 luglio 1978, n. 392 che introdusse l’equo canone;
  • Nel 1985 fu emanata la legge Galasso su alcuni vincoli ambientali.
  • La legge 8 agosto 1985, n. 431 ha introdotto alcuni vincoli e l’obbligo della redazione di piani paesaggistici;
  • il  DPR 6 giugno 2001, n. 380: ha raggruppato le norme in tema edilizio e la normativa veniva unificata nel Testo Unico dell’Edilizia che contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia;
  • il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: contiene ulteriori vincoli all’edificazione edilizia a tutela del paesaggio e del territorio.

La diversità territoriale, la frammentazione amministrativa e la scarsa coordinazione tra i vari strumenti urbanistici sono stati in passato probabilmente uno dei più grossi ostacoli da affrontare per una disciplina urbanistica organica chiara nei suoi dettami.

Di fatto, gli strumenti urbanistici sono gerarchicamente ordinati nel seguente ordine decrescente:

  1. Piano Urbanistico Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) (di competenza regionale)
  2. Piano Territoriale di Coordinamento (di competenza provinciale);
  3. Piano Strategico Intercomunale o comunale (di competenza comunale)
  4. Piano Regolatore Generale (PRG) e il relativo Regolamento Edilizio (di competenza del Comune);
  5. Piani attuativi del PRG come strumenti di attuazione di competenza dei Comuni come in elenco, non esaustivo:
  • Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
  • Piani Particolareggiati (PP);
  • Piani di Recupero Urbano (PdRU);
  • Piani per l’Edilizia Economica Popolare (PEEP);
  • Piani di Lottizzazione (PdL);
  • Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
  • Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);
  • Piano Urbano del Traffico (PUT).

Anche l’Unione Europea ha introdotto degli strumenti al fine di valutare gli impatti ambientali dell’attività dell’uomo sul territorio:

  1. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani ed i programmi, direttiva 2001/42/CE
  2. Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) per i progetti, direttiva 85/377/CEE

ambedue recepite nell’ordinamento italiano, con il teso unico in materia ambientale.

Ulteriori strumenti di pianificazione comunale previsti dalla Regione ex L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”:

  • Piano di Assetto del Territorio (PAT) che fissa obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi ammissibili;
  • Piano degli Interventi (PI) che deve rapportarsi con il bilancio pluriennale del Comune;
  • Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI).

A tutto questo si aggiunge il “Piano Casa” nato nel 2008 (art, 11 del DL 112) nato come Piano nazionale di edilizia abitativa per promuovere il recupero dell’esistente senza consumo di suolo.

Recepito dalla Regione del Veneto nel 2019 denominato “Piano Casa Veneto 2050” ha come obiettivo nei prossimi trent’anni di migliorare la qualità della vita limitando il consumo di suolo e promuovendo l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

Prevede la possibilità di ampliare fino al 15% se la casa raggiunge la classe A1, con un ulteriore 25% per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, aumento delle prestazioni energetiche, l’uso di fonti rinnovabili, applicazione di sistemi di recupero, realizzazione di tetti verdi. Un ulteriore 20% con un Credito Edilizio da Rinaturalizzazione.

Alcuni altri riferimenti normativi regionali:

  • L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”;
  • L.R. n. 55/2012 ” Procedure urbanistiche semplificate”;
  • L.R. n. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23.04.2004 n° 11”
  • L,R. n. 14/2019 “”Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio”.
  • L.R. n. 19/2021 “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – “Veneto cantiere veloce”.

La vigilanza sull’adozione ed entrata in vigore dei vari strumenti, prerogativa della Regione, si arresta al PRG, in quanto i piani attuativi possono a buon parere essere ritenuti mero dettaglio del PRG.

In questo complesso quadro normativo urbanistico si aggiunge il Codice dei Contratti ex D.lgs n. 50/2016, che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che a sua volta ha abrogato il precedente codice dei contratti D.Lgs 163/2006, ora abrogato dal D.Lgs 36/2023, ulteriormente aggiornato con la legge 55/2019 cosiddetta “sblocca cantieri”,

Così le Amministrazioni e gli Uffici Tecnici-Amministrativi tenuti a programmare, progettare, appaltare, eseguire, collaudare opere pubbliche, viste le scarse risorse interne si devono appoggiare a tecnici esterni (ingegneri, architetti, avvocati), con ingenti costi.

Il ruolo della politica, definito dalla legge, è quello indicare le scelte e gli indirizzi amministrativi. Agli uffici è riservato il compito di applicarli con le risorse appropriate assegnate loro con i Piani Economici di Gestione (PEG).

Le lentezze burocratiche autorizzative, nonostante i ripetuti tentativi di semplificazione amministrativa per lavori su edifici esistentivi con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), rimarranno fintantoché la normativa urbanistica ed edilizia italiana sarà caratterizzata, come di fatto è a partire dal 1942, da un sovrapporsi di norme non sempre di carattere esclusivamente urbanistico, che hanno modificato ma non hanno spesso sostituito quelle precedenti, creando un corpus che non è mai giunto a costituire un testo unico.

Inoltre, è stato costante fin dagli anni Sessanta il dibattito sulla necessità di una riforma urbanistica radicale, mai varata da alcun Governo nazionale.

L’attuale Governo ventila ancora la possibilità di inserire nella normativa nuove misure per mini-condoni edilizi, sia per fare cassa che per sgravare gli uffici tecnici comunali da laboriose istruttorie edilizie. Pane per Geometri e Avvocati.

3. NATURA DELLE SCELTE ADOTTATE FIN QUI DALL’AMMINISTRAZIONE

La gestione dello sviluppo urbanistico del Comune deve avere dei criteri che recepiscano anche la dimensione prettamente “politica” e di indirizzo strategico.

Come peraltro ben evidenziato – ad esempio – nel regolamento “CRITERI PER LE STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO” recentemente modificato, esiste una dimensione “politica” nelle scelte urbanistiche che è di precipua competenza del Consiglio comunale e non può né deve essere demandata esclusivamente ad una serie di pareri – certamente necessari – tecnici che, inevitabilmente, prendono in esame esclusivamente la dimensione di propria competenza della questione senza averne la visione complessiva. 

In altre parole, se ad esempio viene chiesto ai VVF un parere su un progetto di urbanizzazione di un’area precedentemente agricola, il parere si limiterà ad una verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza per gli incendi etc..

Parimenti per USL etc..

Se poi a questa serie di pareri tecnici, aggiungiamo la possibilità per chi è preposto ad istruire la pratica, di inserire la DEROGA agli strumenti urbanistici esistenti, di fatto consentiamo di aggirare ogni ostacolo.

A questo proposito si richiamano le note già presentate dallo scrivente gruppo consiliare in merito alle deliberazioni del Consiglio Comunale:

L’intervenuta decisione assunta dalla Giunta Comunale (Delibera di Giunta n° 191 del 21.08.2023) relativa a:

a maggior ragione mette in luce l’urgenza e la necessità che il ruolo POLITICO del Consiglio Comunale – nella materia più importante per lo sviluppo dell’intera comunità del paese – possa venir salvaguardato e non scavalcato con decisioni riservate alla Giunta se non esclusivamente al Sindaco o addirittura agli uffici tecnici.

Si fa al proposito notare, peraltro, che nella delibera di Giunta n° 191 del 21.08.2023 si definiva in 60 giorni di tempo a partire dal 1.9.2023 l’arco temporale previsto per la presentazione della documentazione, mentre invece nell’Avviso pubblicato sul sito del Comune in data 20.09.2023 viene posto come perentorio il termine di 30 giorni con scadenza quindi il 30.09.2023, con una evidente sfasatura sulle date che risulta incomprensibile.

Abbiamo, anche recentemente, potuto constatare come vengano utilizzate argomentazioni – come quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo –  come premesse per poi approvare ed autorizzare (in deroga alla normativa) ulteriori costruzioni a prescindere da tutto, in chiaro contrasto con le premesse stesse.

“…Ciò al fine di assecondare l’attività imprenditoriale in itinere e contestualmente garantire un ordinato sviluppo dell’area…”;

“….l’intervento proposto non contrasta con le norme di adeguamento dello strumento urbanistico comunale a direttive di livello superiore (PTCP, PTRC) e pertanto risulta compatibile con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzanti le aree sottoposte a particolare tutela da parte dei medesimi…”

“…l’intervento di ristrutturazione/rigenerazione si pone in forte relazione con le esigenze di un turismo di elevata qualità e l’attività svolta tende a migliorare i livelli occupazionali, essendo richiesto ulteriore personale per la gestione della struttura oltre a quello già impiegato..”

“…il recupero di un patrimonio edilizio degradato (in realtà ABUSIVO n.d.r.) produce effetti positivi sul paesaggio nel suo complesso e contribuisce al contenimento del consumo di suolo considerato che viene attuato sul medesimo sedime dell’impianto esistente…”

“ …alla luce di quanto precedentemente esposto, necessario salvaguardare il territorio e assecondare le attività economiche, fermo restando che la deroga verrà concessa in relazione ad una specifica attività imprenditoriale…”

Praticamente assistiamo all’utilizzo dei termini “salvaguardiamo il territorio” come giustificazione a qualsiasi cosa.

C’è una relazione tra “salvaguardiamo il territorio” e cosa questa allocuzione significa?

Riteniamo che il Consiglio comunale DEBBA PRENDERSI L’ONERE DI DEFINIRE COSA QUESTO SIGNIFICHI! Non può valere per qualsiasi costruzione in qualsiasi area venga realizzata!

4. RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA MATERIA URBANISTICA

Non sono stati adottati ad oggi degli indirizzi e dei  criteri specifici per il Comune di Lazise e, stante le specifiche peculiarità del comune, la questione è quanto mai urgente anche in relazione alla situazione che il modo di operare sviluppato negli ultimi 30 anni fino ad oggi, ha generato.

Non è opportuno continuare ad usare il quadro di riferimento normativo che vale per Lazise come per Velo Veronese (ad esempio) o altri comuni veneti che hanno caratteristiche completamente diverse per quanto riguarda l’urbanizzazione legata in particolare allo sviluppo turistico.

Anche le previsioni del legislatore, in diversi ambiti, correlate a facilitare lo sviluppo imprenditoriale devono essere considerate con riferimento allo specifico contesto ove devono essere implementate.

Quanto sopra espresso mette in luce la necessità di adottare delle specifiche prescrizioni in materia urbanistica per il Comune di Lazise che contemplino la situazione esistente del territorio.

In altre parole: un conto è facilitare un insediamento urbanistico con finalità turistiche in un’area dove non c’è nulla, al fine di contribuire a sviluppare l’economia di quell’area; un conto è facilitare un insediamento urbanistico con finalità turistiche in un’area già saturata con urbanizzazione con finalità turistiche.

Allo stesso modo: una cosa è realizzare un parco a verde in mezzo ad una prateria, una cosa è farlo nel mezzo di una città. 

In entrambi i casi si possono utilizzare le stesse norme, ma la situazione specifica di “dove” si utilizzano, è diversa e se ne deve tener conto.

Devono anche essere tenuti in considerazione i dati oggettivi dell’occupazione del suolo. Al di là delle molte dichiarazioni delle amministrazioni comunali passate e presenti, dai dati dell’ISPRA recentemente pubblicati emerge chiaramente quale sia la continua progressione dell’occupazione del suolo:

Come si evince facilmente dai grafici qui di seguito riportati, negli ultimi 8 anni siamo passati da 540,26 ettari di suolo occupato a 584,61 aumentando la percentuale dell’occupazione dal 8,55 al 9,25.

Quello che più preoccupa, comunque, non è il valore assoluto dell’incremento registrato (che viene riferito ad una superficie comunale molto vasta comprensiva dello specchio lacustre) ma il continuo trend di crescita costante.

Altra considerazione necessaria: l’aumento del consumo del suolo NON corrisponde all’aumento del numero dei residenti. In altre parole: a chi giova questo aumento di consumo del suolo che di per sé è una depauperazione del territorio?

Sulla base di quanto sopra sinteticamente rappresentato, si richiede che il Consiglio Comunale possa (come in realtà è suo precipuo diritto e dovere) esprimersi sull’individuazione degli INDIRIZZI e dei CRITERI per l’esame delle manifestazioni di interesse relativi al cambio di destinazione urbanistica o a qualsiasi provvedimento inerente le modificazioni urbanistiche all’attuale complesso di strumenti vigente.

Si richiede che possano essere valutati e definiti urgentemente in seno al Consiglio comunale i criteri di natura POLITICA proposti da tutti i gruppi consiliari, posticipando l’esame delle singole casistiche alla definizione a monte degli INDIRIZZI e dei  CRITERI di natura POLITICA.

A questo proposito di elencano alcuni elementi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle proposte di INDIRIZZI e di CRITERI DI NATURA POLITICA che il Consiglio Comunale dovrebbe poter esaminare al fine di pervenire, con il contributo di tutti i gruppi consiliari, alla definizione congiunta dei 

CRITERI DI NATURA POLITICA ALLA BASE DI QUALUNQUE SCELTA DI CARATTERE URBANISTICO 

  1. NELL’ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA RISERVARE UN TITOLO PREFERENZIALE (OVVERO ESCLUSIVO) AI RESIDENTI E AI RICHEIDENTI RESIDENZA CON ORIZZONTE TEMPORALE DI (ALMENO) 15 ANNI
  2. LIMITARE IL RICORSO A PROCEDURE “IN DEROGA” AI SOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE PER EDILIZIA CONVENZIONATA, RESIDENZE PER ABITANTI CON VINCOLO TEMPORALE DI (ALMENO)15 ANNI.
  3. FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI ED IN REGOLA, CON ATTENTA VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI RICHIESTE DI AMPLIAMENTO.
  4. ANTEPORRE LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO ALLA LOGICA DELLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE CHE NON NE PERSEGUA IL FINE.
  5. SUDDIVIDERE IL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E COSTITUIRE DELLE FASCE DI RISPETTO DELLE PRINCIPALI AREE STORICHE, FRAGILI, CON DENSITA’ URBANISTICA SUPERIORE AD UN INDICE DEFINITO.
  6. LIMITARE OVVERO ESCLUDERE LA POSSIBILITA’ DI AUMENTO DI CARICO URBAINSTICO IN AREE OVE L’INDICE DI CARICO URBAINISTICO RISULTI GIA’ SUPERIORE AD UN LIMITE DEFINITO.
  7. DEFINIRE LE INDICAZIONI GENERALI DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA NELL’ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE DI LORO COMPETENZA.

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TUTTO CIO’ PREMESSO SI RICHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

  1. Di assumere la decisione politica di procedere all’adozione di “NUOVI CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA” da definirsi in Consiglio comunale in relazione alle sue prerogative e competenze.
  2. Di adottare uno specifico provvedimento che, in relazione alle particolarità del territorio del Comune di Lazise, renda detti “NUOVI CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA” vincolanti, aggiuntivi e sovraordinati rispetto alle già esistenti prescrizioni.
  3. Di convocare una specifica seduta del Consiglio Comunale alla presenza dei tecnici comunali competenti al fine di esaminare le proposte di “NUOVI CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA” che potranno essere avanzate dai diversi gruppi consiliari, al fine di pervenire celermente alla definizione degli stessi e alla loro conseguente adozione attraverso l’approvazione di un relativo atto deliberativo.
  4. Che venga richiesta agli Uffici comunali competenti la redazione dell’articolazione tecnica che implementi i criteri ed indirizzi in fase di definizione, in modo da renderli aderenti – nella loro formulazione – alla terminologia, ai riferimenti normativi, alle schematizzazioni tecniche preesistenti, per una immediata consultazione e comprensione per le necessarie indicazioni da fornire ai tecnici preposti alla predisposizione delle istruttorie per le pratiche edilizie. 

Chiedo che la presente mozione sia inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale per la discussione e relativa votazione. 

Chiedo infine che venga data adeguata pubblicità della presente mozione

Lazise, 14 Novembre 2023

Il Consigliere

Marco Zanoni

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